Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende valorizzare e promuovere la famiglia, intesa come cellula fondamentale della nostra società, recando, a tale fine, disposizioni in favore delle famiglie monoparentali con figli a carico.
      Negli ultimi cinquant'anni, la famiglia, in Italia, come in tutti i Paesi occidentali, ha subìto notevoli trasformazioni, legate ad aspetti economici, sociali e culturali. Ed è proprio alla luce di tale scenario che la presente iniziativa legislativa si propone di affrontare i cambiamenti della condizione femminile, considerando, in particolare, le donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico.
      L'emergente fenomeno delle donne sole, con uno o più figli a carico, costituisce oggi, nel nostro Paese, un nuovo gruppo sociale.
      Sebbene rapportata ad un'unica definizione, la realtà delle madri sole è molto diversa, perché differenti sono le cause che possono darvi origine: procreazione al di fuori del matrimonio, separazione di fatto, separazione legale, divorzio, vedovanza.
      Come rileva un documento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicato nel luglio 2005, i nuclei monogenitore sono

 

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in crescita: erano 1 milione e 775.000 nel 1993-1994, e circa 2 milioni nel 2003. Nel 2005 le madri sole con uno o più figli minori erano 557.000: il 19,1 per cento era non coniugata, il 24,7 per cento era separata di fatto, il 27,3 per cento era separata legalmente, il 13,8 per cento era divorziata e il 15,1 per cento era vedova. Di queste, il 56 per cento aveva un figlio, il 35,9 per cento due figli e l'8,1 per cento tre o più figli.
      Nel nostro Paese, le famiglie di madri sole sono sotto la responsabilità di separate e divorziate nel 39,5 per cento dei casi, di vedove nel 52,8 per cento, di nubili nel 7,7 per cento (per un totale di 48.000).
      Le famiglie povere con capofamiglia donna sono più numerose di quelle con un capofamiglia uomo. Vivere sola per una donna comporta un rischio di povertà doppio rispetto a quello di un uomo, soprattutto nel caso di madri sole, in presenza di figli minori. Esse vivono con maggiore probabilità una situazione più critica anche rispetto alle altre donne, soprattutto da un punto di vista economico, con livelli di povertà più elevati e condizioni abitative peggiori. Ed è evidente che la povertà femminile, soprattutto in famiglie monogenitoriali con figli piccoli, finisce per significare «povertà dei bambini», con percorsi di emarginazione che si trasmettono da una generazione all'altra. Se, poi, colleghiamo, com'è nella realtà, la povertà femminile con quella dei figli, soprattutto minori, il problema che stiamo affrontando nella presente proposta di legge assume i connotati, in più di un caso, di una vera e propria emergenza sociale.
      Il presente provvedimento legislativo introduce, prioritariamente, disposizioni per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro, prevedendo una corsia preferenziale per le madri sole con figli in cerca di lavoro. Viene, poi, previsto un incremento dell'importo degli assegni familiari spettanti ai nuclei monoparentali. La misura del predetto incremento è pari al 15 per cento ovvero al 30 per cento nel caso in cui sia presente un figlio inabile. È introdotto, altresì, un incremento dell'importo delle detrazioni fiscali pari a 200 euro per ciascun figlio a carico di soggetti vedovi, separati, divorziati, ovvero qualora l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio naturale e il contribuente non è coniugato.
      Altra disposizione normativa rilevante è la possibilità di usufruire del congedo mensile per la cura e l'assistenza dei soggetti anziani, parenti o affini entro il sesto grado, con handicap riconosciuto pari almeno al 33 per cento. Viene, inoltre, modificata la disciplina del contratto di inserimento, prevedendo per l'applicazione territoriale di tale istituto l'abbassamento del parametro del tasso di occupazione femminile dal 20 al 10 per cento. La presente proposta di legge, infine, interviene sulla normativa vigente, prevedendo l'obbligatorietà della concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente per i lavoratori che fruiscono dell'astensione dal lavoro per maternità o paternità e prevede l'estensione dei casi in cui è possibile usufruire dei tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, in relazione a lavoratori genitori di un figlio affetto da handicap grave di età superiore a tre anni.
 

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